Sgravio contributivo per le assunzioni di donne vittime di violenza
La legge di Bilancio 2024, per contrastare il fenomeno che vede coinvolte le donne vittime di violenza, prevede un incentivo per le assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati, imprenditori e non imprenditori. Le donne, potenziali portatrici del beneficio sono quelle che risultano disoccupate e che sono beneficiarie di aiuti erogati dal Fondo per il reddito di libertà per le vittime di violenza. L’incentivo consiste in uno sgravio contributivo, con esclusione dei premi e dei contributi assicurativi INAIL, pari al 100% sulla quota a carico del datore di lavoro entro un tetto di 8.000 euro, riparametrato su base mensile, senza alcun rifesso negativo sulla pensione futura.
Tra i nuovi mezzi a disposizione spiccano le disposizioni, inserite nei commi 191 e 192 dell’art. 1, destinate a favorire l’occupazione delle donne. L’incentivo risulta limitato ai contratti instaurati nel triennio 2024-2026.
I potenziali destinatari dell’agevolazione sono i datori di lavoro privati, gli Enti pubblici Economici e le società pubbliche a capitale privato. Sono escluse le Pubbliche Amministrazioni (art. 1, comma 2, del D.L.vo n. 165/2001) e le “Authority” come, ad esempio, la Banca d’Italia, la Consob e gli Uffici dei Garanti.
Per beneficiare dell’agevolazione, le donne, potenziali portatrici del beneficio, devono risultare disoccupate ai sensi dell’art. 19 del D.L.vo n. 150/2015 e che sono beneficiarie di aiuti erogati dal Fondo per il reddito di libertà per le vittime di violenza (art. 105-bis del D.L. n. 34/2020).
Durante il 2024 potranno essere assunte con tale agevolazione anche le donne, disoccupate, che hanno fruito di aiuti a carico del Fondo nel corso del 2023.
In linea con analoghi strumenti utilizzati per altre agevolazioni, consiste in uno sgravio contributivo (con esclusione dei premi e dei contributi assicurativi INAIL) pari al 100% sulla quota a carico del datore di lavoro entro un tetto di 8.000 euro, riparametrato su base mensile (666,66 euro quale misura massima), senza alcun rifesso negativo sulla pensione futura.
La durata del beneficio è strettamente correlata alla tipologia contrattuale. In caso di assunzione a tempo indeterminato, anche parziale, è di 24 mesi. La norma non esclude la possibilità di una assunzione attraverso l’apprendistato che è un contratto a tempo indeterminato: ovviamente, in questo caso, i 36 mesi di sgravio contributivo andrebbero a coprire tutto il periodo formativo, con la sola eccezione delle qualifiche riferibili al settore artigiano, ove, il periodo formativo può giungere, nel rispetto della durata prevista dai CCNL, fino a 60 mesi. Se l’assunzione avviene con contratto a tempo determinato, la durata massima del beneficio è di 12 mesi, pur se il rapporto, a termine, dovesse sforare tale limite massimo.
In caso di trasformazione a tempo indeterminato del precedente rapporto a termine, lo sgravio contributivo viene riconosciuto per 18 mesi. Il beneficio previsto dal comma 191 è un aiuto di Stato e deve rientrare all’interno del “de minimis”, disciplinato, a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030, dal Regolamento UE n. 2013/2831 che ha sostituito il precedente Regolamento n. 2014/1407, ampliando fino a 300.000 euro per tre esercizi finanziari (l’attuale ed i due precedenti) il tetto degli aiuti per i quali non occorre che lo Stato richieda una specifica autorizzazione a Bruxelles ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3 del Trattato dell’Unione.
Tutta la normativa sulla tutela delle donne correlata alla loro assunzione risulta finanziata dal comma 193 ed è connotata da precisi limiti di spesa, di 1,5 milioni di euro per l’anno 2024, 4 milioni di euro per il 2025, 3,8 milioni di euro per il 2026, 2,5 milioni per il 2027 e 0,7 milioni di euro per il 2028.
Se tali limiti vengono superati anche in via prospettica risultante dal un monitoraggio dell’INPS, l’Istituto, non procederà alla evasione delle domande che dovessero arrivare successivamente.