La Legge 19 luglio 2019 n. 69: il Codice Rosso: criticità di una normativa d’emergenza
a cura dell’Avv. Prof. Francesco Mazza
Il nove agosto del 2019 è entrata in vigore la Legge definita “Codice Rosso” fortemente voluta dal legislatore nazionale. La normativa, composta da 21 articoli che modificano diverse disposizioni del Codice penale sostanziale nonché processuale, ha altresì tipizzato quattro nuove fattispecie: “la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti” (art. 612 ter c.p.), “la deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso” (art. 583 quinquies c.p.), “la costrizione o induzione al matrimonio” (art. 558 bis c.p.) e “la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento al luoghi frequentati dalla persona offesa” (art. 387 bis c.p.).
La mens legis risiede indubitabilmente nell’esigenza di apprestare una maggiore tutela rispetto a determinati beni giuridici sempre più in pericolo: in questo senso è sicuramente apprezzabile la volontà nonché l’intento di arginare quei fenomeni sempre più dilaganti che occupano la cronaca giudiziaria giornaliera.
Parimenti si evidenziano alcune criticità dal profilo operativo della novella legislativa. L’obbligo in capo al Pubblico ministero procedente di ascoltare la persona offesa entro i tre giorni dalla presentazione della sua denunzia-querela pone delle grandi problematiche nella organizzazione delle Procure. Alcune di esse, difatti, sono atavicamente sotto organico mentre altre più grandi come quella di Milano registrano picchi di 50 denunzie al giorno per fatti inerenti alla nuova normativa. Altro profilo critico inerente tale obbligo risiede nel rischio di operare una “vittimizzazione secondaria” ai danni della donna, costretta a rivivere in uno stretto arco temporale, con il proprio racconto, quei fatti traumatici già esposti nella denunzia: una condizione di ulteriore sofferenza sperimentata dalla vittima che può comportare conseguenze psicologiche negative.
A nostro avviso, inoltre, le maggiori problematiche della Legge (sempre da un punto di vista operativo e non esegetico) risiedono nell’assenza di formazione specifica della polizia giudiziaria, nonché nell’assenza di idonee strutture che possano consentire di accompagnare la donna prima e dopo la denunzia.
Con un maggiore coraggio, invece, si sarebbe potuta effettuare una importante modifica: prevedere l’arresto differito nella flagranza delle 48 ore, così come avviene per tutta quella gamma di reati che vengono perpetrati nel corso manifestazioni sportive, al fine di evitare i numerosi omicidi commessi nei confronti di donne le quali avevano sporto denunzia nei confronti dei loro mariti o ex compagni tre o quattro giorni prima di essere uccise.
Non si può parimenti non evidenziare un’altra difficoltà che emerge dalla lettura dell’art. 21 del “Codice Rosso” rubricato “Clausola di invarianza finanziaria”, a rigore del quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché saranno le amministrazioni competenti con le proprie risorse a provvedere all’adeguamento alla nuova normativa.
L’interrogativo che sorge spontaneo è il seguente: la tipizzazione di una norma extra codicem che nello specifico comporta effetti diretti sulla organizzazione dell’amministrazione della Giustizia può avvenire senza copertura finanziaria? La risposta non può che essere negativa. A nostro modesto avviso, è imprescindibile, reperire le risorse economiche necessarie per la corretta operatività di fattispecie che prevedono modifiche operative sulla “macchina” della Giustizia già in notevole difficoltà. Diversamente, tutti gli sforzi operati dal Legislatore su una tematica così delicata e complessa, rischiano di rimanere vani.