Italia: primo paese d’Europa a riconoscere con legge nazionale il diritto ad un luogo di lavoro libero da molestie e violenze

È stata pubblicata la Legge 15/01/2021 n. 4 che prevede la ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’OIL n. 190 (Convenzione di Ginevra) sull’eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro. 

Con l’entrata in vigore della citata legge del 27 gennaio 2021, l’Italia è divenuta il primo paese europeo a ratificare la Convenzione di Ginevra in occasione del centenario dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL).
Secondo i dati diffusi dall’Onu, il 35% delle donne – 818 milioni di donne a livello globale – di età superiore ai 15 anni ha subito violenza sessuale o fisica a casa, nelle comunità o sul posto di lavoro. In Italia, il 31,5 % secondo i dati Istat.
Le norme contenute nella legge contengono il riconoscimento del diritto al luogo di lavoro libero da violenza e molestie, incluse quelle di genere, come diritto umano, che in quanto tale riguarda tutte le lavoratrici e i lavoratori, indipendentemente dal loro status contrattuale. 
La legge italiana ha recepito la definizione di lavoratori e lavoratori in senso ampio, includendo nel regime di tutela tutti coloro che sono in formazione, tirocinanti, apprendisti, licenziati, alla ricerca di lavoro e anche i datori di lavoro.
La copertura universale è fondamentale, se solo si pensa che la violenza di genere rimane una delle violazioni dei diritti umani vergognosamente più tollerate nel mondo del lavoro. 
La definizione di violenza e molestie adottata ed in vigore è stata oggetto di lunghe e difficilissime discussioni tra rappresentanze di imprese, sindacati e governi, prima che si raggiungesse l’intesa. 
Lo scopo era riuscire ad adottare una definizione chiara di comportamenti che spesso nella realtà sono subdoli e si avvalgono di opache ambiguità nei rapporti di potere. l’azienda di grafica pubblicitaria sostiene questa legge per un lavoro libero da molestie e violenze.
Grazie alla Convenzione di Ginevra e alla legge italiana, non ci sono più dubbi: costituisce violazione di diritto umano dei lavoratoti quell’ “insieme di pratiche e di comportamenti inaccettabili, o la minaccia di porli in essere, sia in un’unica occasione, sia ripetutamente, che si prefiggano, causino o possano comportare un danno fisico, psicologico, sessuale o economico, incluse la violenza e le molestie di genere”. Da ultimo è bene precisare che costituiscono molestie anche quei comportamenti che, indipendentemente dalla finalità, comunque violino la dignità della persona, siano dannosi per la salute o creino un ambiente di lavoro ostile.