Dall’INPS esonero contributivo per la parità di genere
L’INPS pubblica la circolare n. 137 del 27 dicembre in cui arrivano le istruzioni per la fruizione dell’esonero contributivo previsto per le aziende che ottengono la certificazione della parità di genere. I datori di lavoro in possesso di tale certificazione, che attesta l’adozione di politiche e misure concrete per le pari opportunità, possono beneficiare dell’esonero contributivo dell’1 per cento nel limite massimo di 50.000 euro annui. Chi ha ottenuto la certificazione entro il 31 dicembre 2022 potrà inviare la domanda a partire dal 27 dicembre fino alla scadenza del 15 febbraio 2023. Una volta conclusa l’istruttoria delle domande i beneficiari riceveranno il codice di autorizzazione “4R”.
Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori. Rientrano tra i casi di esonero anche gli enti pubblici economici, gli istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici, gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, gli ex istituti pubblici di assistenza e beneficienza (IPAB) trasformati in associazioni o fondazioni di diritto privato, le aziende speciali costituite anche in consorzio, i consorzi di bonifica, i consorzi industriali, gli enti morali e gli enti ecclesiastici. Sono escluse le Amministrazioni pubbliche. I datori di lavoro devono avere conseguito la certificazione della parità di genere, essere in regola con la contribuzione previdenziale ai sensi del DURC, in assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi. Tale sgravio è cumulabile con altri esoneri o riduzioni nei limiti della contribuzione previdenziale.
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