Le molestie e le violenze nei luoghi di lavoro: l’importanza di fare rete tra gli stakeholder istituzionali

A cura di Angela Pisciotta

Sono più di un milione le donne che nel corso della loro vita lavorativa hanno subito molestie fisiche o ricatti sessuali sul posto di lavoro. Rappresentano l’8,9% per cento delle lavoratrici attuali o passate, incluse le donne in cerca di occupazione.  Nei tre anni precedenti all’indagine, ovvero fra il 2013 e il 2016, hanno subito questi episodi oltre 425 mila donne (il 2,7%).

La percentuale di coloro che hanno subito molestie o ricatti sessuali sul lavoro negli ultimi tre anni è maggiore della media del 2,7% tra le donne da 25 a 34 anni (3,1%) e fra le 35-44enni (3,3%) .

Con riferimento ai soli ricatti sessuali sul lavoro, sono un milione 173 mila (il 7,5%) le donne che nel corso della loro vita lavorativa sono state sottoposte a qualche tipo di ricatto sessuale per ottenere un lavoro o per mantenerlo o per ottenere progressioni nella loro carriera. Negli ultimi tre anni, invece, il dato risulta in lieve diminuzione: sono infatti 167 mila, pari all’1,1%, le donne che li hanno subiti.

Il fenomeno dei ricatti sessuali appare più frequente al centro Italia, nei grandi comuni delle aree metropolitane e in quelli con più di 50 mila abitanti.

Il 32,4% dei ricatti sessuali viene ripetuto quotidianamente o più volte alla settimana, mentre il 17,4% si verifica all’incirca una volta a settimana, il 29,4% qualche volta al mese e il 19,2% ancora più raramente. Negli ultimi tre anni, la quota di donne che ha subito ricatti tutti i giorni o una volta a settimana è ancora maggiore (rispettivamente, il 24,8% e il 33,6%).

Quando una donna subisce un ricatto sessuale, nel 80,9% dei casi non ne parla con nessuno sul posto di lavoro.

Quasi nessuna ha denunciato il fatto alle Forze dell’Ordine: appena lo 0,7% delle vittime di ricatti nel corso della vita (l’1,2% negli ultimi tre anni). Un dato che si riduce ulteriormente se si considera chi ha poi effettivamente firmato un verbale di denuncia, il 77,1% di chi ha dichiarato di essersi rivolto alle Forze di polizia.

Le motivazioni più frequenti per non denunciare il ricatto subito nel corso della vita sono la scarsa gravità dell’episodio (27,4%) e la mancanza di fiducia nelle forze dell’ordine o la loro impossibilità di agire (23,4%).

Il ricatto è stato grave per la maggior parte delle vittime: lo ritiene molto o abbastanza grave il 69,6% delle vittime e il 72,8% delle donne che li hanno subiti negli ultimi tre anni.

Il 24,2% delle donne che hanno subito ricatti nel corso della vita (il 36,9% negli ultimi tre anni) ha preferito non rispondere alla domanda su quale sia stato l’esito del fatto. Tra coloro che hanno subito i ricatti nel corso della vita e hanno risposto al quesito, il 33,8% delle donne ha cambiato volontariamente lavoro o ha rinunciato alla carriera , il 10,9% è stata licenziata o messa in cassa integrazione o non è stata assunta.

La collaborazione con il Comitato Imprenditoria Femminile e della Consigliera di Fiducia della Camera di Commercio di Palermo ed Enna

Il Comitato avendo come “mission” quella di favorire l’empowerment delle donne nel loro percorso di lavoro, ha deciso di aderire e supportare il progetto dell’Osservatorio digitale “6libera.org” promosso dalla Presidente Confapi Sicilia, Avv. Dhebora Mirabelli, in qualità anche di membro del Comitato di Imprenditoria femminile e di Consigliera di Fiducia neo-eletta.

Compito del Comitato sarà quello di promuovere presso tutte le associazioni datoriali rappresentate, nonché presso tutte le aziende iscritte la sottoscrizione della dichiarazione di inaccettabilità per promuovere realtà economiche e produttive sempre più etiche e il loro ruolo di protagonista nella lotta alla violenza di genere consumata nei luoghi di lavoro.

Riteniamo che il “silenzio” e la “paura di denunciare” per non subire ritorsioni debbano essere combattuti in maniera forte e allo stesso tempo riteniamo che le aziende si impegnino a creare tutte le condizioni affinché si lavori in sicurezza, vigilando su comportamenti scomposti.

Lo studio sull’uso della tecnologia block chain su cui si fonda lo sviluppo dei progetti connessi dell’Osservatorio viene in aiuto di tali problematiche garantendo la riservatezza e l’anonimato di chi denuncia.

La raccolta delle denunce, così come i sondaggi tra i lavoratori, serviranno ad attivare percorsi di salvaguardia all’interno delle aziende ma anche come data base dal quale soggetti istituzionali qualificati potranno attingere per elaborare strategie di contrasto a tale terribile fenomeno.

Serve far capire che non bisogna tacere e che bisogna fare emergere, denunciando, atti che ledono le libertà delle donne che lavorano e alle quali non possono oltremodo essere precluse opportunità.

In questo solco il Comitato, recependo la Raccomandazione CEE 92/131, ha inoltre promosso la nomina della Consigliera di Fiducia presso la Camera di Commercio di Palermo e Enna con l’adozione di un codice etico di comportamento da questa redatto mirato a combattere la violenza sui luoghi di lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici.

Il lavoro sinergico della Camera di Commercio e della Consigliera di Fiducia, Avv. Dhebora Mirabelli, potrà trovare un valido supporto in questo nuovo strumento che sarà diffuso anche all’interno del personale della stessa per promuovere la pragmatica attuazione del codice di condotta adottato.

La Camera di Commercio di Palermo e di Enna è la prima realtà in Sicilia ad avere adottato tale codice di condotta e uno strumento al suo servizio e sta lavorando per promuoverne l’adozione a livello regionale coinvolgendo tutte le Camere di Commercio territoriali. 

Patrocinio a spese dello stato

A cura di Susanna Pisano

LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 1/2021

Con la sua prima sentenza del 2021 [1] la Consulta ha dichiarato “non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 76, comma 4-ter, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», nella parte in cui determina l’automatica ammissione al patrocinio a spese dello Stato della persona offesa dai reati indicati nella norma medesima, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, terzo comma, della Costituzione….”
In forza della norma censurata, infatti, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato della persona offesa dai reati previsti – ossia diverse ipotesi di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale – viene determinata, espressamente in deroga, sulla base di un mero automatismo senza alcuna valutazione discrezionale in ordine alle soglie di reddito richieste in tutte le altre ipotesi.
Nel caso di specie, invero, la persona offesa dal reato di cui all’art. 609-bis c.p. (“violenza sessuale”) aveva presentato, in applicazione della norma, una istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato pur senza offrirsi di provare la sussistenza dei requisiti di reddito previsti dalla normativa. In tale fattispecie, già la Corte di Cassazione (sez. IV), con le sentenze n. 13497/2017 e n.2822/2018 ha sancito il diritto della parte offesa, proprio per tale qualifica, di beneficiare del patrocinio a spese dello Stato, senza limiti di reddito in quanto la ratio della scelta del legislatore va ricercata nella finalità di “assicurare alle vittime di quei reati un accesso alla giustizia favorito dalla gratuità dell’assistenza legale”.
Le questioni poste al vaglio della Consulta investono la compatibilità della norma con l’art.3 Cost per la assunta disparità di trattamento, conseguente all’aver negato al Giudice la valutazione sulle condizioni patrimoniali del/la richiedente con il possibile identico trattamento di situazioni eterogenee sotto il profilo economico; e con l’art. 24, comma 3, Cost. al fine di prevenire una ammissione indiscriminata e una ingiustificata estensione del beneficio a coloro non meritevoli con possibili gravi ricadute sul generale obiettivo di limitare la spesa pubblica in materia di giustizia.
Nel rigettare entrambe le questioni sollevate la Corte Costituzionale, non rilevando alcuna violazione del principio di ragionevolezza o di parità di trattamento, pone in rilievo come l’obiettivo dichiarato dal legislatore [2] di approntare un sistema di sostegno più efficace per le vittime di violenza contro le donne e i minori, incoraggiando a denunciare tali episodi, si traduca nella ratio della norma che, con una precisa scelta di indirizzo politico-criminale, tende a favorire l’emersione e il contrasto dei fenomeni di violenza, necessità spesso frustrata dal contesto sociale e dallo stigma che ne consegue. Tale valutazione appare al Giudice delle Leggi ragionevole e frutto di un non arbitrario esercizio della discrezionalità del legislatore proprio perché l’istituto del patrocinio a spese dello Stato va ricondotto nell’alveo della disciplina processuale e la scelta effettuata con la disposizione in esame rientra nella piena discrezionalità del legislatore il cui solo limite è dato della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà. La vulnerabilità delle vittime dei reati indicati dalla norma, oltre alle esigenze di garantire al massimo l’emersione di tali reati, rende legittima la previsione che non appare né irragionevole né lesiva del principio di parità di trattamento.
Infine ricordando esempi di scelte simili operate dal legislatore in altre ipotesi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, a prescindere dalla sussistenza delle condizioni di reddito, la Corte specifica che il beneficio non rappresenta una presunzione di non abbienza delle persone offese da tali reati ma sarebbe invece da ricondurre proprio alla condizione di vulnerabilità delle vittime, ampiamente dimostrata da dati e studi scientifici.
Ad un più attento esame l’interesse e la portata della decisione, però, possono andare ben al di là del mero e “sterile” campo processuale, non potendosi escludere la idoneità del beneficio del patrocinio a spese dello Stato ad assolvere anche ad ulteriori finalità poste a garanzia dell’uguaglianza sostanziale come appunto l’agevolazione delle situazioni fragili e vulnerabili nell’accesso alla giustizia ex art. 3 Cost.
Proprio l’individuare nella fragilità di una o più tipologie di vittime di reati particolarmente odiosi il motivo derogante la regola generale dei limiti reddittuali manifesta una precisa scelta del legislatore di “privilegiare” tali vittime, operando per loro una presunzione assoluta anche in ragione della conclamata paura nel ricorrere alla denuncia e della difficoltà per il nostro ordinamento di far emergere tali casi.
Gli argomenti addotti dalla Corte aprono dunque alla valutazione di altre situazioni di pari vulnerabilità affinché tale disciplina di favore sia un reale strumento di uguaglianza e possano usufruirne tutti i soggetti che si trovino in una situazione equiparabile alle fattispecie dell’art. 76, comma 4-ter.
Meritevole di opportuno approfondimento, infatti, è per esempio la casistica delle discriminazioni di genere, ed in particolare quelle nel mondo del lavoro che a tale ambito può essere ricondotta.
Il Codice delle Pari Opportunità offre un quadro preciso delle discriminazioni di genere dirette e indirette e delle molestie anche sessuali sul lavoro e appronta i rimedi giurisdizionali per perseguire i relativi comportamenti discriminatori, indicando nell’Ufficio della Consigliera di Parità (nazionale, regionale e provinciale/metropolitana) l’organo deputato a ricorrere in giudizio insieme o in sostituzione della vittima. Tale Ufficio peraltro, privato fin dalla Finanziaria 2012 del Fondo Nazionale di ripartizione, a suo tempo attribuitogli dalla legge istitutiva, non è fornito di risorse allo scopo, così da risultare molto difficoltosa se non addirittura impossibile la denuncia giudiziale.
La vulnerabilità della vittima è, per il Codice P.O., connaturata non solo alla odiosità dei comportamenti sanzionati ma alla stessa asimmetria insita nel rapporto di lavoro e ai “condizionamenti” nel sopportare e non denunciare cui le vittime sono sottoposte nell’ambiente lavorativo tanto da prevedere a loro favore un’attenuazione del normale onere probatorio.
L’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello stato, senza limiti reddituali, sia per l’azione in giudizio della vittima di discriminazione e/o molestie, sia per quella della Consigliera di Parità potrebbe trovare giustificazione proprio nelle argomentazioni della Consulta e determinare il Legislatore ad intervenire con una precisa norma derogatoria.

Note:
[1] Corte Costituzionale Sentenza n. 1 del 3 dicembre 2020 pubblicata l’11 gennaio 2021
[2] D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, nella legge n. 38 del 2009; D.L. 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, nella legge n. 119 del 2013.

Imparare i malintesi, riparare gli abusi, preparare le intese

A cura di Sandro Calvani

In questo inizio del terzo decennio del terzo millennio che stiamo vivendo, la prosperità inclusiva delle società civili in ogni loro espressione, sociale, economica, culturale e politica si deve soprattutto a due gruppi di energie vitali e contrarie: quello della cooperazione tra realtà diverse e quello dei conflitti tra di loro. Sappiamo tutti che le persone hanno tutti pari diritti e devono avere pari opportunità. Ma tale base fondativa delle società paritarie non nasce da sola, va costruita con molta cura. Più alto e complesso è l’edificio di società paritaria che stiamo progettando, più solide devono essere le fondamenta. Molti osservano in modo intellettualmente onesto che noi che viviamo dentro a tali “edifici convenzionali” non siamo certo responsabili delle loro fondazioni e comunque non possiamo riprogettare adesso le vecchie fondazioni che forse sono deboli. In pratica alziamo le mani, ci arrendiamo contro minacce di ingiustizia che sembrano provenire da legislazioni insufficienti o mal applicate, governance nazionale ed internazionale dei beni comuni inadeguate e incompetenti, laissez-faire delle imprese, con il risultato di auto-commiserarci in un accidioso convincimento “mi spiace molto, ma io che ci posso fare?”
Per queste ragioni i conflitti sociali diventano dirompenti e minacciano di sbriciolare tutti i tessuti cooperativi che apprezziamo della società. Siamo costretti a rafforzare le strutture portanti della società a fianco a noi, visto che le fondazioni sono quelle che sono.
Dovremmo renderci conto che tra le discipline dei conflitti, quelle che studiano il conflitto di genere e ogni forma di violenza leggera o grave, manifesta o subdola collegate ad esso sono quelle più controverse. Ma questo conflitto è anche quello che ha bisogno di maggior attenzione, perché la sua mancata riduzione o risoluzione è una pesante palla al piede che impedisce la liberazione di tante società civili nel mondo e blocca la loro crescita verso un modello di prosperità inclusiva.
Questo è anche il capitolo dei conflitti non risolti che va a toccare alcuni dei temi più intimi, alcuni dei nervi più scoperti, alcune delle pieghe più oscure delle nostre comunità. Se ne siamo consapevoli, dovremmo anche essere responsabili e capaci di collaborare a rammendare gli strappi delle società .
Uno degli interventi più efficaci a disposizione per questo “artigianato” della ricostruzione dei diritti civili a disposizione di tutti è la Convenzione dell’ILO (International Labour Organization) sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, adottata nel giugno 2019 e ratificata per prima in Italia il 12 gennaio 2021. Non per caso, l’ILO è la più antica organizzazione internazionale di consultazione e cooperazione internazionale, nata diversi decenni prima delle Nazioni Unite, perché governi, imprese e sindacati si sono sempre rese conto che il lavoro è il più efficace e diffuso strumento di democrazia, progresso e giustizia in mano alle persone. Le raccomandazioni contenute nella Convenzione rappresentano un manuale semplice, completo e dettagliato per mettere le mani in uno dei conflitti più brutti del mondo moderno e divenire protagonisti della risoluzione intelligente e inclusiva. Questa volta non si può dire che il governo o il padronato non ci lasciano giocare un ruolo da protagonisti; al contrario, tutti possiamo entrare in campo e nessuno dovrebbe restare sulle tribune, negli spogliatoi o in panchina. Per rendere “alla pari” i diritti di tutte le lavoratrici, bisogna evitare di “se-parare” le aspirazioni comuni, e coinvolgersi invece nell’im-parare le cause dei malintesi e della disuguaglianza, ri-parare le divisioni e gli abusi, pre-parare le nuove intese e le prassi di tutti i giorni sul luogo di lavoro .

1 Tratto liberamente da: Valerio Capraro e Sandro Calvani, La scienza dei conflitti sociali, Franco Angeli editore, 2020.