Congedo pagato per le donne vittime di violenza inserite in un percorso di protezione
I dati dell’Istat mostrano una situazione piuttosto comune di donne che nel corso della propria vita hanno subito una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Il 31,5% delle donne tra i 16 e i 70 anni ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. L’articolo 24 del decreto legislativo del 15 giugno 2015 n.80 riconosce alle donne lavoratrici, inserite in percorsi di protezione, la possibilità di avere un congedo pagato dal lavoro per un massimo di 3 mesi pagati. Il congedo può essere fruito entro tre anni dalla data di inizio del percorso di protezione, quindi se inserita in un centro antiviolenza o in una Casa Rifugio. Possono avvalerne le lavoratrici dipendenti, le apprendiste, le operaie, impiegate e dirigenti, le lavoratrici agricole, le lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari, dipendenti da amministrazioni pubbliche, autonome e le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS. Il congedo pagato permette di avere corrisposto il 100% dell’ultima retribuzione.
Sul sito dell’Inps si legge che “è calcolata prendendo a riferimento le voci fisse e continuative della retribuzione media giornaliera del periodo di paga mensile o quadrisettimanale scaduto e immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo”.
Per compilare la domanda di congedo indennizzata si deve accedere al sito dell’Inps, al seguente link, clicca qui. In alternativa si può fare domanda tramite il numero 803 164 da rete oppure al numero 06 164 164 da rete mobile.