Documento valutazione rischi di impresa: presto l’inserimento di un nuovo capitolo sulle molestie e violenze nei luoghi di lavoro!

Con la Legge n. 4 del 15 gennaio 2021 è stata ratificata la Convenzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) sull’eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro.

In riferimento agli obblighi del datore di lavoro, l’art. 9 recita: “Ciascun Stato membro dovrà adottare leggi e regolamenti che richiedano ai datori di lavoro di intraprendere misure adeguate e proporzionate al rispettivo livello di controllo in materia di prevenzione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, ivi comprese la violenza e le molestie di genere, e in particolare, nella misura in cui sia ragionevolmente fattibile, attraverso quanto segue:

(…)

  1. l’inclusione della violenza e delle molestie, come pure dei rischi psicosociali correlati, nella gestione della salute e sicurezza sul lavoro;
  2. l’identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi relativi alla violenza e alle molestie, con la partecipazione dei lavoratori e dei rispettivi rappresentanti, e l’adozione di misure per prevenirli e tenerli sotto controllo;
  3. l’erogazione di informazioni e formazione ai lavoratori (…) in merito ai pericoli e ai rischi identificati di violenza e di molestie e alle relative misure di prevenzione e di protezione (…).”

Quando la Convenzione entrerà in vigore, ovvero entro 12 mesi dalla data di registrazione delle ratifiche di due Stati Membri, secondo quanto previsto dall’art. 14, il rischio da violenza e molestie anche di genere dovrà avere un suo capitolo all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi e dovranno essere indicate le idonee misure di prevenzione e protezione da tale rischio.

La violenza e le molestie, anche di genere, sul luogo di lavoro diventeranno un rischio che deve essere dapprima identificato e valutato e contro cui debbono poi essere previste misure di prevenzione e protezione, compresi gli interventi di formazione.

Tutto ciò implica che l’azienda e il suo Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) dovranno trattare il rischio di violenza e molestie anche di genere esattamente come ogni altro rischio connesso all’ambiente di lavoro e gestirlo, prevedendo le adeguate tutele e anche l’informazione e la formazione in materia. La mancata valutazione di esso comporterà le sanzioni già oggi previste in generale per l’incompletezza del DVR dall’art. 55 del D.Lgs. 81/2008. Parimenti, la non ottemperanza agli obblighi di formazione del personale soggiacerà alle pene stabilite dalla disposizione appena citata.

Resta aperto il tema delle conseguenze sanzionatorie per il datore di lavoro nel caso in cui la violenza e le molestie avvengano sul luogo di lavoro; di sicuro possiamo dire che la previsione del rischio nel DVR, la formazione e la predisposizione di misure di prevenzione e di protezione saranno le condizioni migliori per evitare la responsabilità quale posizione di garanzia.

La Convenzione all’art. 10, infatti, prevede che ogni Stato Membro dovrà adottare misure adeguate tra cui “introdurre sanzioni, se del caso, nei casi di violenza e di molestie nel mondo del lavoro” e anche garantire che “gli ispettorati del lavoro e le altre autorità competenti, a seconda dei casi, siano abilitati a trattare la violenza e le molestie nel mondo del lavoro, in particolare, ordinando l’adozione di misure immediatamente esecutive o l’interruzione dell’attività lavorativa nei casi di pericolo imminente per la vita, la salute e la sicurezza (…)”.

Come noto, l’art. 30 del D.Lgs. 81/2008 prevede che il Modello di organizzazione e gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle società e degli enti deve assicurare, tra gli altri adempimenti, le attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti.

Così come per il datore di lavoro persona fisica, ai sensi del noto art. 16 del D.Lgs. 81/2008, l’obbligo di vigilanza che residua in capo al medesimo, anche dopo aver delegato la propria funzione, può essere assolto attraverso la efficace attuazione del Modello di cui all’art. 30 sopra citato.

Infine come, giustamente, evidenziato nell’articolo sopra sintetizzato: “Violenza e molestie sui luoghi di lavoro diventano rischi da valutare e prevenire nel sistema di salute e sicurezza sul lavoro” degli avvocati Mariagrazia Pellerino e Ilaria Tolio: “Un interessante spazio di elaborazione giuridica e di attività di vigilanza si apre a fronte di una normativa sempre più attenta alla qualità dei luoghi di lavoro, anche in epoca di smart working.”